Risposta:
Gentile Associato Confarca, in merito al suo quesito le espongo il mio parere: Il presupposto affinché scatti l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi riguarda i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Il citato articolo 22 – riguarda nello specifico quei soggetti con partita IVA che operano nel “Commercio al minuto ed attività assimilate” – dove premettendo che “l’emissione della fattura non é obbligatoria, se non é richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione” – obbligano gli stessi alla registrazione di tutti gli incassi giornalieri nel Registro dei Corrispettivi. Nello specifico rientrano le “Autoscuole e STA” in quanto ricompresi nel punto quattro del citato articolo 22 effettuando queste attività “prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico”. Quindi ciò premesse e considerato l’adempimento della “Trasmissione Telematica dei Corrispettivi” riguarda a mio parere anche le “Autoscuole e STA” in modo graduale a seconda del volume d’affari. Se superiore alla soglia di 400.000 la trasmissione telematica deve essere effettuata già dal 1° luglio 2019. Invece, se il limite non risulta superato l’adempimento scatterà dal 1° gennaio 2020. Al fine della verifica del superamento o meno del predetto limite, si deve fare riferimento al volume d’affari complessivo realizzato dal contribuente e non solo a quello realizzato tramite l’attività di cui l’artt. 22 del DPR 633/72. Nel momento in cui scatterà il nuovo obbligo l’unica documentazione avente valore fiscale sarà la fattura elettronica oppure, in alternativa, i corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente all’Agenzia delle entrate. A tal proposito si segnale che nel corso del Telefisco 2019 è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se i contribuenti potranno continuare ancora ad emettere la ricevuta fiscale. Al quesito è stato risposto che quando scatterà l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura emessa in formato digitale. In buona sostanza l’unica forma di documentazione riconosciuta dal fisco è costituita dalla fattura elettronica o, per i soggetti di cui all’art. 22 del decreto Iva, dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente. Quindi si ritiene che dal 2020 l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, riguarderà anche i contribuenti forfetari e che tale adempimento sostituirà ogni altra forma di certificazione esclusa la fattura elettronica, quindi non dovrebbe più esserci neppure l’obbligo di rilasciare la “Ricevuta Fiscale o Scontrino”. Ma essendo il fisco italiano molto volubile, per tale ipotesi si dovrà attendere le relative conferme normative. Per CONFARCA Dott. Romolo Conti Commercialista