Art. 18 – Collegio nazionale dei Probiviri
Competenze
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi associativi ovvero tra Associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.
Norme di comportamento
I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato loro conferito.
I componenti del Collegio devono astenersi:
dall’esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa.
Regole generali di funzionamento
1. Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.
2. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza.
3. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.
4. In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.
5. In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l’incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.
6. Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.
7. Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.
8. Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.
9. Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l’audizione personale.
10. L’avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati.
11. Il Presidente dell’Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l’attuazione.
12. Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso la sede dell’Associazione.
Tipi di procedimento
I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:
1. procedimento disciplinare;
2. conciliazione di controversie interne;
3. interpretazione dello Statuto;
4. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d’incompatibilità;
5. parere propositivo in merito allo di scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
6. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d’impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.
Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, all’ Ufficio di Presidenza, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.
Procedimento disciplinare: istruttoria
Il Collegio dei Probiviri esercita l’azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.
L’istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l’esposizione dei fatti che ne sono causa e l’indicazione di eventuali mezzi di prova.
Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano chiaramente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l’avvio del procedimento disciplinare al/ai destinatario/i assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.
La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.
In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l’interdizione temporanea alla partecipazione alle attività associative. Quando il destinatario dell’istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi il Collegio può disporre la sospensione dall’incarico.
L’adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:
a. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
b. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all’Associazione o a singoli iscritti.
Procedimento disciplinare: decisione
Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d’invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:
censura;
sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi e la destituzione dall’incarico eventualmente ricoperto;
l’espulsione.
La censura è inflitta per fatti di lieve entità l’accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell’associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.
La sospensione e l’eventuale destituzione dall’incarico è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva, o in caso di svolgimento di attività in contrasto con le direttive impartite dagli organi dell’Associazione, o, infine, per inosservanza delle norme statutarie e del relativo Regolamento di esecuzione;
L’espulsione è inflitta per gravi infrazioni quali:
comportamenti contrari alle leggi o al codice di deontologia professionale;
danni morali e materiali verso l’Associazione.
Le sanzioni non debbono essere obbligatoriamente propedeutiche l’una all’altra.
Conciliazione di controversie interne
1. Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.
2. La richiesta deve contenere l’esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata al Collegio.
3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell’Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.
È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.