CONFARCA - Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici
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Statuto

ARTICOLO 1

Denominazione e simbolo

Dall'intesa Confedertaai ed Arca Associazione è costituita l'Associazione "CONFARCA" che si articola in 3 settori:
  1. Autoscuole;
  2. Scuole nautiche;
  3. Studi di Consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e Centri di Revisione dei veicoli.
Il marchio è costituito da una linea, che incurvandosi procede in orizzontale verso destra. Sulla parte superiore della linea il marchio reca la parola "CONFARCA", cui fa seguito la figura stilizzata di un'autovettura blu scuro e giallo ocra. Sotto la linea, a partire dall'interno della curva sono riportate le parole "CONFEDERAZIONE AUTOSCUOLE RIUNITE E CONSULENTI AUTOMOBILISTICI".
Il colore utilizzato per il marchio è il blu scuro.
Il marchio è depositato presso l'Ufficio Marchi e Brevetti e per le modalità d'uso deve farsi riferimento a quanto riportato nel Regolamento.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 2

Sede - durata

L' Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Roma.
Con delibera della Giunta esecutiva possono essere istituite e soppresse sul territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 3

Finalità

  1. La CONFARCA è una associazione senza fini di lucro;
  2. Rappresenta gli interessi sociali, morali ed economici di quanti operano nel settore dell'educazione stradale, dell'istruzione e della formazione dei conducenti, nel settore degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, nonché dei centri di revisione dei veicoli.
  3. L'Associazione si prefigge, anche mediante la costituzione di un centro di formazione professionale, di:
    a) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori rappresentati, nonché del loro personale;
    b) realizzare corsi di formazione e aggiornamento nel settore dell'autotrasporto;
    c) assistere, coordinare e rappresentare gli associati nei rapporti con enti pubblici e privati, istituti di credito, ecc., fornendo anche la consulenza e la rappresentanza tecnica, legale, sindacale e amministrativa;
    d) curare lo studio per l'ottimizzazione dei costi delle singole attività, curare gli acquisti comuni, stipulare convenzioni vantaggiose per gli associati, promuovere il nome e l'attività comune;
    e) monitorare le attività del comparto per prevenire comportamenti o situazioni contrarie all'etica professionale che possano danneggiare l'immagine della categoria;
    f) porsi quale riferimento tecnico, specializzato per servizi delegati dallo Stato o da altri Enti, attinenti alle materie indicate dalle Direttive Europee e dalla normativa nazionale in materia di educazione stradale, circolazione stradale e autotrasporto;
    g) progettare, organizzare e realizzare eventi e manifestazioni finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti sulla sicurezza stradale;
    h)svolgere altre attività che siano connesse a quelle sopra indicate, atte a concludere operazioni finanziarie economiche per la realizzazione di iniziative relative alle finalità dell'Associazione.
    i)avere lo scopo di diffondere le attività sportive, ricreative nel campo nautico e di divulgare l’educazione marinaresca e il rispetto dell’ambiente.
  4. Per una migliore realizzazione delle proprie finalità, la CONFARCA, può incorporare e/o aderire, e/o aggregarsi anche temporaneamente, con delibera del Consiglio Nazionale Generale, ad organizzazioni nazionali ed internazionali.
  5. L' Associazione può, altresì, costituire centri studio e società di servizi attraverso i quali perseguire i fini sociali.
  6. La CONFARCA è apartitica e persegue democraticamente i suoi scopi mantenendo la propria indipendenza.
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ARTICOLO 4

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative;
b) da eventuali contributi volontari dei soci;
c) da eventuali contributi ed elargizioni da parte di persone, società, enti pubblici e/o privati italiani ed esteri;
d) da eventuali donazioni e lasciti;
e) da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi previsti dagli scopi sociali;
f) da beni mobili, mobili registrati ed immobili che l'Associazione ritenesse acquistare per il raggiungimento di scopi sociali;
g) dal fondo di dotazione.
All'Associazione, finché in essere, è sempre vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 5

Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 6

Rendiconto annuale

Il Segretario Amministrativo procede alla formazione del rendiconto economico e finanziario che va redatto con criterio di assoluta trasparenza, chiarezza e precisione, nonché improntato ad oculata prudenza, sulla base dei principi civilistici di bilancio (conto profitti e perdite).
Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei conti, è sottoposto, assieme al bilancio preventivo, alla Direzione Nazionale entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione e per la convocazione dell'Assemblea.
Assieme al rendiconto dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo. Il rendiconto, la previsione di spesa e la relazione dei Revisori dovranno essere depositati in sede e, comunque, a disposizione degli associati, che vorranno prenderne visione o lo richiederanno, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 7

Organi associativi nazionali

Gli organi associativi nazionali sono:
  1. l'Assemblea degli iscritti;
  2. il Presidente ed i Vice Presidenti;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. la Direzione Nazionale
  5. il Consiglio nazionale generale;
  6. i 2 Consigli nazionali di settore;
  7. i 3 Segretari nazionali di Settore ed i rispettivi 3 Vice Segretari;
  8. il Collegio dei Revisori dei Conti;
  9. il Collegio dei Probiviri.
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ARTICOLO 8

Assemblea nazionale

L'Assemblea nazionale è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati.
Tutti gli associati, anche se non presenti o dissenzienti, sono obbligati ad adeguarsi alle decisioni dell'Assemblea, prese in conformità con la legge ed il presente statuto.
L'Assemblea emana gli indirizzi generali per l'attività istituzionale e sindacale dell'Associazione e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi e delibera su qualsiasi argomento riservatogli dalla legge o dal presente Statuto.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 9

Convocazioni e svolgimento delle Assemblee

L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di marzo ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto degli associati.
La convocazione è inviata con lettera, fax, e-mail, o altro mezzo equipollente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. L'Assemblea è da intendersi regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente della CONFARCA o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. L'Assemblea, in particolare, delibera sullo Statuto sociale ed eventuali modifiche e/o integrazioni. Approva il rendiconto consuntivo annuale.
Elegge ogni tre anni:
  • il Presidente,
  • il Vice Presidente o i Vice Presidenti;
  • il Segretario amministrativo - responsabile del tesseramento;
  • il Responsabile ricerca e sviluppo;
  • il Responsabile delle pubbliche relazioni;
  • i tre membri effettivi e i due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  • i tre membri effettivi ed i due supplenti del Collegio nazionale dei Probiviri;
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ARTICOLO 10

Presidente

Il Presidente attua l'attività politica dell'Associazione e la rappresenta presso enti, amministrazioni e istituzioni nazionali ed internazionali.
Presiede le sedute alle quali partecipa.
Al Presidente sono attribuiti i poteri di:
a) convocare e presiedere l'Assemblea nazionale, il Consiglio nazionale generale, la Direzione Nazionale, la Giunta esecutiva;
b) indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali nazionali;
c) sovrintendere alla corretta e regolare attuazione delle delibere approvate dagli organi dell'Associazione;
d) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea, dal Consiglio nazionale o dai Consigli nazionali di settore;
e) nominare un Comitato di presidenza, di cui fa parte il Presidente del gruppo giovani;
f) conferire mandati e nominare procuratori per determinati atti.
Al Presidente spetta la firma per qualunque atto e contratto ed ha la rappresentanza legale dell'associazione.
Al Presidente, inoltre, competono tutti i poteri di ordinaria amministrazione; in particolare può compiere qualsiasi operazione presso gli uffici pubblici o privati, presso le banche e la Pubblica Amministrazione.
In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, lo sostituisce ad interim il Vice-Presidente più anziano per il periodo strettamente necessario per la convocazione dell'Assemblea.
Al Presidente spetta un compenso mensile che viene determinato con delibera della Giunta Esecutiva.
Il Presidente, se non rieletto, viene nominato dall’Assemblea Generale, “Presidente Onorario” della CONFARCA.
Analogamente i Presidenti nazionali uscenti di Confedertaai ed Arca, se non rieletti in altre cariche, saranno nominati “Presidenti Onorari” dalla prima Assemblea Generale utile.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 11

Giunta Esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da:
  • il Presidente;
  • il Segretario settore autoscuole
  • il Segretario settore scuole nautiche
  • il Segretario settore studi;
  • il Segretario Amministrativo
  • il Responsabile delle Pubbliche Relazioni
  • il Responsabile per la Ricerca e Sviluppo
La Giunta è l'organo esecutivo e di governo dell'Associazione. Attua le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio nazionale generale, dei Consigli nazionali di settore e della Direzione Nazionale.
La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi.
La Giunta esecutiva delibera:
  • l'ammontare di spesa per le attività di settore su presentazione dei preventivi presentati dai segretari nazionali di categoria;
  • il rimborso di spese di viaggio e soggiorno, sostenute dai componenti la Giunta, dalla Direzione Nazionale o da iscritti, impegnati nello svolgimento di specifici incarichi;
  • il compenso da riconoscere al Presidente e ai consulenti esterni in funzione dei compiti loro affidati e l'eventuale rimborso di spese di viaggio e soggiorno;
  • l'assunzione di personale per l'Ufficio di segreteria proposta dal segretario amministrativo;
  • la comunicazione esterna.
Ai lavori della Giunta esecutiva possono partecipare, su invito del Presidente, consulenti od esperti, nonché il Collegio dei revisori dei conti per relazionare sull'andamento della gestione amministrativa.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 12

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta:
  • dai 7 membri della Giunta Esecutiva;
  • dal Vice Presidente o i Vice Presidenti;
  • dai 3 Vice Segretari nazionali di settore;
  • dai Coordinatori regionali;
  • dal Presidente del Gruppo Giovani.
La Direzione Nazionale promuove e coordina l'azione sindacale dell'Associazione, fornendo gli indirizzi programmatici.
La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, che la presiede, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
La Direzione Nazionale delibera:
  • il Regolamento interno ed eventuali modifiche e/o integrazioni;
  • i rendiconti di previsione e consuntivo annuale da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
  • gli eventuali compensi o gettoni di presenza dei componenti della Giunta esecutiva;
  • l'ammontare della quota associativa nazionale annuale;
  • l'istituzione e gli obiettivi delle commissioni.
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ARTICOLO 13

Consiglio Nazionale Generale

Il Consiglio Nazionale Generale è composto da:
  • La Direzione Nazionale;
  • i Segretari Regionali di settore;
  • i Presidenti provinciali;
  • i Segretari Provinciali di settore;
  • i Consiglieri nazionali di settore.
Il Consiglio nazionale generale discute e delibera in merito ai problemi comuni delle categorie e promuove l'attività politica dell'Associazione.
Il Consiglio nazionale generale è convocato dal Presidente, che lo presiede, di norma una volta l'anno e quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio nazionale generale delibera:
  • le linee programmatiche dell'attività comune dei settori;
  • le eventuali modifiche e/o integrazioni dello Statuto sociale da proporre all'Assemblea nazionale.
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ARTICOLO 14

Consigli nazionali di settore

Ciascun Consiglio nazionale di settore è composto da:
  • il Segretario Nazionale;
  • il Vice Segretario Nazionale;
  • i Segretari regionali;
  • i Segretari Provinciali;
  • i Consiglieri nazionali eletti direttamente nell'ambito delle elezioni provinciali nel numero di un Consigliere ogni 20 (venti) associati.
I Consigli Nazionali di settore discutono e deliberano in merito ai problemi delle categorie di loro pertinenza e promuovono le iniziative specifiche.
I Consigli nazionali di settore sono convocati dai rispettivi Segretari nazionali, che li presiedono, di norma due volte l'anno e quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei componenti.
I Consigli nazionali di settore deliberano:
  • le linee programmatiche dell'attività del settore;
  • i rendiconti di previsione e consuntivo relativi all'attività di settore.
I Consigli nazionali di settore eleggono ogni 3 (tre) anni:
  • i 3 segretari nazionali di settore;
  • i 3 Vice Segretari di settore.
Il Consiglio Nazionale del settore autoscuole elegge anche il Segretario Nazionale delle scuole nautiche, nonché il relativo Vice Segretario.
Il Segretario Nazionale delle scuole nautiche, oltre al Comitato di segreteria di cui al successivo art. 15, istituisce e dirige un apposito tavolo tecnico permanente, nominandone i componenti.
Nella candidatura del Segretario deve essere contenuta l'indicazione del Vice Segretario.
Il Segretario ed il Vice Segretario vanno votati su un'unica scheda.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 15

Segretari nazionali di settore

I 3 Segretari nazionali di settore coadiuvati dai Vice segretari, promuovono ed attuano presso le sedi istituzionali, tutte le azioni utili a salvaguardare gli interessi socio-economici delle categorie di competenza secondo gli indirizzi programmatici deliberati dal Consiglio Nazionale di settore.
In particolare:
  • collaborano con il Presidente per la promozione di iniziative volte alla valorizzazione sociale degli iscritti;
  • programmano l'attività tecnica del settore;
  • predispongono il piano dei costi per la gestione delle attività e dei rimborsi;
  • forniscono alla Giunta ed alla Direzione Nazionale indicazioni e proposte utili al conseguimento degli scopi statutari e delle delibere.
I Segretari Nazionali istituiscono, nominando i loro componenti, un Comitato di segreteria, destinato a contribuire al riscontro ed allo studio di problematiche legate all'attività professionale delle categorie di competenza.
Il Comitato di segreteria è convocato e presieduto dal Segretario nazionale e si compone di almeno 3 (tre) membri.
I 3 Segretari nazionali di settore possono dare deleghe ad esperti per determinati rami, come a titolo di esempio: centri di istruzione, centri revisioni, trasporto merci, ADR, formazione del settore.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 16

Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo ha il compito di:
  • gestire l'attività amministrativa della quale ha completa e totale responsabilità;
  • effettuare i pagamenti e gli incassi dei crediti mediante l'apertura di appositi conti correnti bancari e postali;
  • seguire la raccolta delle quote associative nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento;
  • tenere aggiornato il libro degli associati;
  • tenere un costante collegamento con tutti gli organi periferici, con i quali collabora per il potenziamento della sfera associativa e, laddove non vi sono aderenti, lavorare per la costituzione di nuove Segreterie provinciali.
Il Segretario amministrativo è, inoltre, responsabile del regolare funzionamento dell' ufficio di segreteria nonché della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
Predispone annualmente il rendiconto e la previsione di spesa da sottoporre all'esame e ratifica della Direzione Nazionale.
Sottopone al parere vincolante del Collegio dei Revisori dei conti le delibere che dovessero comportare atti di straordinaria amministrazione.
Conserva gli atti, i documenti ed i libri sociali ed ha facoltà di nominare, previa approvazione della Giunta esecutiva, consulenti esterni per provvedere agli adempimenti fiscali, amministrativi e legali.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 17

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta della contabilità e verifica la corretta gestione della stessa da parte del responsabile amministrativo. Nell'esercizio della propria funzione, i Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo dei libri contabili, delle spese e dei movimenti bancari.
Il Collegio dei Revisori si riunisce, convocato dal suo Presidente, almeno una volta ogni sei mesi.
Il Collegio dei Revisori esamina il rendiconto ed esprime al riguardo il proprio parere in sede di riunione della Giunta esecutiva.
Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
I revisori supplenti subentrano, in ordine di età, qualora si debba procedere al reintegro del Collegio per dimissioni o revoca di membri effettivi.
I membri effettivi nominano all'interno del Collegio il Presidente e ne danno comunicazione alla Direzione Nazionale. In caso di decadenza per qualsiasi causa del proprio presidente, il Collegio reintegrato con un revisore supplente, procede alla nomina del nuovo Presidente.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 18

Collegio nazionale dei Probiviri

Il Collegio nazionale dei Probiviri è competente a giudicare in primo grado, le infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti che ricoprano cariche negli organi nazionali dell'Associazione.
Il Collegio nazionale dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.
I membri effettivi nominano all'interno del Collegio il presidente e ne danno comunicazione alla Direzione Nazionale.
In caso di decadenza per qualsiasi causa del Presidente, il Collegio reintegrato con un proboviro supplente, procede alla nomina del nuovo Presidente.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 19

Suddivisione territoriale

La CONFARCA si divide in 20 Coordinamenti Regionali.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 20

Organi associativi territoriali

Gli organi territoriali dell'Associazione sono:
  • le Assemblee regionali;
  • i Coordinamenti regionali;
  • le Assemblee provinciali;
  • le Segreterie provinciali.
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ARTICOLO 21

L'Assemblea Regionale

L'Assemblea regionale è costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale residenti nella regione di competenza.
Essa elegge:
  • il Coordinatore regionale;
  • i 2 Segretari regionali: settore autoscuole e scuole nautiche e settore studi ed imprese di revisione dei veicoli;
  • i Consiglieri nazionali dei settori derivanti dai resti delle province associate nella misura di uno ogni 20 iscritti.
Delibera su qualsiasi argomento relativo all'attività istituzionale e sindacale di competenza regionale.
L'Assemblea regionale è convocata dal Coordinatore regionale con le stesse modalità dell'Assemblea nazionale.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 22

Il Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale è composto da:
  • il Coordinatore regionale;
  • i 2 Segretari regionali del settore autoscuole e scuole nautiche e del settore studi ed imprese di revisione dei veicoli;
  • i Consiglieri nazionali di settore.
Il Coordinatore regionale rappresenta l'Associazione nell'ambito territoriale di competenza e ne promuove l'attività politica.
Il Coordinatore regionale fa parte del Consiglio nazionale generale e della Direzione Nazionale.
Le spese del coordinatore regionale devono essere sostenute dalle Segreterie del territorio.
Allo stesso sono attribuiti i poteri di:
  • coordinare l'attività dei Segretari regionali di settore e dei presidenti provinciali della regione;
  • convocare e presiedere l'Assemblea regionale;
  • indire le elezioni per il rinnovo delle cariche regionali;
  • diffondere sul territorio gli indirizzi deliberati dagli organi nazionali;
  • promuovere attività di interesse locale per le categorie rappresentate.
Nel caso di dimissioni od altra causa, la carica vacante di Coordinatore è ricoperta dal Segretario regionale più anziano d'età con il compito di convocare, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea degli iscritti per una nuova elezione.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 23

Segreteria e organi provinciali

Le Segreterie Provinciali si costituiscono per iniziativa autonoma di almeno 5 (cinque) iscritti.
La costituzione della Segreteria è sottoposta a ratifica della Giunta Esecutiva Nazionale che dovrà avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
La delibera di mancata ratifica, inviata entro 15 (quindici) giorni al domicilio del richiedente con lettera raccomandata, non è soggetta ad impugnativa.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo per costituire una segreteria, il Presidente in accordo con il Coordinatore regionale, può nominare un Delegato, che, oltre a rappresentare l'associazione presso le amministrazioni e gli enti locali, ha il compito di costituire entro sei mesi dalla nomina la Segreteria provinciale.
Il Delegato provinciale partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale Generale.
Sono organi provinciali:
  • l' Assemblea provinciale;
  • il Presidente Provinciale;
  • i 2 Segretari provinciali: settore autoscuole e scuole nautiche, settore studi e centri di revisione;
  • il Collegio dei Probiviri.
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ARTICOLO 24

Assemblea provinciale

L' Assemblea provinciale elegge ogni tre anni:
  • il Presidente Provinciale;
  • il Segretario per il settore autoscuole e scuole nautiche;
  • il Segretario per il settore studi di consulenza e per le imprese di revisione dei veicoli;
  • i Consiglieri provinciali (1 ogni 10 iscritti);
  • i Consiglieri nazionali di settore (1 ogni 20 iscritti);
  • i componenti il Collegio dei probiviri (3 membri effettivi e 2 supplenti).
Gli eletti dall'Assemblea, esclusi i componenti il Collegio dei Probiviri, compongono il Direttivo Provinciale, il quale sulla base delle indicazioni che pervengono dall'Assemblea degli iscritti promuove a livello locale, azioni utili alla salvaguardia ed alla promozione della categoria.
Il Direttivo Provinciale delibera la quota associativa locale entro il 30 novembre di ciascun anno.
L'Assemblea in sede ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il mese di giugno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto degli associati.
La convocazione avviene con lettera, fax, e-mail, o altro mezzo equipollente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione.
Nell'avviso di convocazione va riportato l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo stabiliti per la riunione.
L'Assemblea è da intendersi regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti e può deliberare con la maggioranza dei presenti.
L'Assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti aventi diritto al voto, in seconda convocazione sarà ritenuta valida qualunque sia il numero di soci presenti.
L'Assemblea provinciale è presieduta e coordinata dal Presidente provinciale o, in sua assenza, dal Segretario di settore più anziano di età.
Essa si riunisce annualmente per deliberare:
  • l'approvazione delle relazioni dei Segretari provinciali;
  • sull'attività e sugli indirizzi generali della politica in ambito provinciale, in armonia con le linee guida sindacali determinate dai competenti Organi nazionali;
  • sulle proposte da inoltrare agli Organi regionali e nazionali;
  • gli eventuali compensi del Presidente e dei Segretari di settore.
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ARTICOLO 25

Presidente provinciale

Il Presidente provinciale rappresenta l' Associazione nell'ambito territoriale di competenza e ne promuove l'attività politica.
Al Presidente provinciale sono attribuiti i poteri di:
  • coordinare la vita socio-organizzativa nella provincia;
  • definire la linea associativa a livello provinciale nel quadro degli indirizzi generali fissati a livello nazionale e regionale;
  • convocare e presiedere l'Assemblea provinciale degli iscritti;
  • gestire il tesseramento e l'attività economica della segreteria fino al raggiungimento di numero 20 iscritti, dopo tale numero dovrà essere eletto un Segretario Amministrativo;
  • gestire la quota associativa locale per lo svolgimento dell'attività sul territorio.
Il Presidente provinciale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività associativa.
Per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa e associativa ha facoltà di nominare un comitato di segreteria.
Nel caso di dimissioni, revoca o altra causa di decadenza, la carica vacante di Presidente provinciale è ricoperta dal Segretario provinciale di settore più anziano d'età con il compito di convocare, entro 30 (trenta) giorni, l'Assemblea degli iscritti per una nuova elezione.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 26

Requisiti e modalità di ammissione

Il numero degli iscritti è illimitato.
Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione in qualità di associati ordinari: il titolare, il legale rappresentante di imprese, anche tramite un loro delegato munito di apposita delega autenticata, che svolgono le attività di:
  • autoscuola (art. 123 DL 30.4.1992 n. 285);
  • scuola nautica;
  • studio di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (art. 3 - Legge 8.8.1991 n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni);
  • consorzio di autoscuole che abbia costituito un centro di Istruzione (art. 335 DPR 16.12.1992 n. 495);
  • associazione nautica, riconosciuta in conformità a quanto previsto dal D.M. 25.02.2009 n. 389 centro di revisione dei veicoli.
Per meglio garantire le possibilità previste al punto 4 dell'art. 3 possono aderire Enti ed Associazioni con finalità analoghe.
L'ammissione all'Associazione viene rilasciata su domanda scritta dell'interessato al Presidente provinciale di competenza o, in assenza della segreteria provinciale, direttamente al Presidente nazionale.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nonché del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi dell'associazione, e di accettarle nella loro integrità.
Il richiedente deve specificare se vuole essere iscritto nel settore:
a) autoscuole;
b) scuole nautiche;
c) studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
d) centri revisione dei veicoli;
La domanda di ammissione si intende accolta, a meno che non sia respinta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, con delibera dell'Assemblea provinciale o, in assenza della segreteria provinciale, con delibera della Giunta nazionale.
Il nuovo iscritto versa la quota associativa entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'ammissione.
La delibera che respinge la domanda di ammissione, inviata entro 15 (quindici) giorni al domicilio del richiedente con lettera raccomandata, non è soggetta ad impugnativa e l'aspirante non potrà ripresentare la domanda prima che siano trascorsi dodici mesi dalla delibera di rigetto.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 27

Gli associati

Gli iscritti all' Associazione sono:
a) ordinari;
b) fondatori;
c) onorari;
d) simpatizzanti.
Gli ordinari sono tutti gli iscritti appartenenti ad uno o all'altro settore, in regola col pagamento della quota sociale annuale.
I fondatori sono i soggetti che risultano alla data odierna iscritti ad una delle due associazioni ed in regola con il versamento della quota.
Entrambe le categorie saranno inserite in apposito Registro.
Soci onorari sono, per decisione del Presidente: persone, enti e associazioni che hanno contribuito concretamente alla crescita dell' Associazione o ai quali sono stati riconosciuti particolari meriti nel raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto, su delibera della Giunta Esecutiva. I soci onorari non sono soggetti al pagamento della quota associativa e possono partecipare attivamente alla vita associativa con diritto di voto.
Soci simpatizzanti sono coloro che intendono iscriversi all'Associazione prima di aver perfezionato l'inizio attività.
Il socio simpatizzante paga la quota associativa a fronte della quale riceve le informazioni, gli aggiornamenti ed i servizi. Partecipa alla vita associativa senza diritto di voto.
Per l'iscrizione ordinaria, la variazione del titolare, del legale rappresentante o del delegato dell'impresa, va immediatamente comunicata alla Segreteria provinciale.
Il domicilio dell'iscritto è la sede sociale dell'impresa, così come previsto dall'art. 43 del Codice Civile. Il trasferimento della sede deve essere comunicato tempestivamente, da parte dell'iscritto, alla competente Segreteria provinciale ed alla Sede centrale.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 28

Gruppo giovani

E' costituito il Gruppo giovani composto dagli iscritti di età non superiore a 40 anni.
Il funzionamento del gruppo giovani è disciplinato da un apposito regolamento soggetto all'approvazione della Giunta Esecutiva.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 29

Quota associativa e tesseramento

La quota associativa vale per un anno solare ed è suddivisa in:
a) quota nazionale;
b) quota locale.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, la Direzione Nazionale delibera la quota annuale nazionale.
Il tesseramento è aperto dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Dopo tale termine l'associato è considerato moroso.
Nel caso sia richiesta una prima iscrizione dopo il 31 agosto, l'iscritto ha diritto ad una riduzione dell'importo della quota associativa in misura del 50%.
Nel caso sia richiesta una prima iscrizione dopo il 31 ottobre, la quota versata ha valenza anche per l'anno successivo, salvo adeguamento quando ne deliberi la variazione la Direzione Nazionale.
L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata salvo che l'associato non faccia pervenire regolare disdetta entro il 30 novembre. Il tacito rinnovo comporta l'obbligo del pagamento della quota per l'anno successivo.
L'iscritto esercita il diritto di voto in base alla scelta di settore indicata al momento del versamento della quota annuale.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 30

Diritti e doveri degli iscritti e rapporti con l'Associazione

Gli iscritti partecipano alle attività dell'Associazione in tutte le sue espressioni ed esercitano il diritto di elettorato attivo e passivo alle elezioni degli Organi statutari regolarizzando, se candidati, entro 10 giorni prima delle elezioni.
Ogni iscritto è tenuto, nello svolgimento di attività inerenti allo scopo associativo, al rispetto delle norme statutarie, regolamentari e alle delibere approvate dagli Organi statutari.
Ogni iscritto si impegna alla massima lealtà nei confronti dell' Associazione ed al rispetto del codice di deontologia professionale.
L'Ufficio di segreteria nazionale aggiorna e conserva il registro generale degli iscritti.
Le Segreterie provinciali, per quanto di loro pertinenza, hanno gli stessi compiti e devono provvedere entro 15 giorni da una nuova iscrizione o da un rinnovo, all'invio degli aggiornamenti alla sede nazionale.
Ogni iscritto ha diritto di consultare l'elenco degli associati della Segreteria provinciale di appartenenza.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 31

Recesso

L'iscritto può chiedere in qualunque momento di recedere dall'Associazione in caso di cessazione dell'attività o per altri motivi.
Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata inviata alla segreteria provinciale che è tenuta a darne immediata comunicazione a quella nazionale.
Il recesso ha effetto immediato. Estingue eventuali procedimenti in corso innanzi al Collegio dei Probiviri ma non esonera dal pagamento della quota sociale dell'anno solare in cui viene presentata la richiesta.
La Segreteria amministrativa dell'Associazione procede d'ufficio nei confronti dell'iscritto che ha comunicato il recesso oppure è stato espulso per il recupero della quota associativa non versata, qualora moroso.
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ARTICOLO 32

Procedimento disciplinare

Ogni iscritto che ritenga che sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stato commesso un atto comunque lesivo della integrità morale dell' Associazione, può avanzare richiesta scritta al Collegio dei probiviri competente per l'apertura del procedimento disciplinare. La richiesta deve essere presentata non oltre 10 (dieci) giorni dalla data in cui si è verificato il fatto motivo di controversia.
Il Collegio decide in base alle responsabilità accertate, previa contestazione degli addebiti all'iscritto interessato ed acquisizione degli eventuali argomenti di difesa prodotti dallo stesso.
Il Collegio è tenuto a pronunciarsi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta di apertura del procedimento disciplinare.
Le decisioni deliberate vengono depositate presso l'ufficio della segreteria di competenza e ciascun iscritto può prenderne visione.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 33

Ricorsi

Gli iscritti oggetto di sanzione disciplinare hanno facoltà di presentare ricorso scritto e motivato alla Direzione Nazionale, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare.
E' data facoltà alla Direzione Nazionale di dichiarare la inammissibilità del ricorso, se dallo stesso non emergono fatti sconosciuti all'epoca del giudizio. E' data facoltà alla Direzione Nazionale di convocare in audizione le parti in causa.
La Direzione Nazionale è tenuta a pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso. In assenza di decisione, il ricorso è da intendersi accolto.
Le decisioni deliberate sono depositate presso l'ufficio di segreteria dell' Associazione e ciascun iscritto può prenderne visione.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 34

Le misure disciplinari

Le misure disciplinari sono:
a. la censura;
b. la sospensione;
c. l'espulsione.
La censura è inflitta per fatti di lieve entità.
La sospensione è inflitta per gravi mancanze, oppure in caso di recidiva, o in caso di svolgimento di attività contrastanti con le direttive degli organi dell'Associazione.
l'espulsione è inflitta per gravi infrazioni quali:
  • inosservanza delle norme del presente Statuto;
  • danni morali e materiali verso l'associazione;
  • comportamenti contrari alle leggi o al codice di deontologia professionale.
L'espulsione avviene con delibera della Direzione Nazionale.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 35

Incompatibilità

Il Presidente e i Segretari Nazionali di settore non possono ricoprire altre cariche a qualsiasi livello.
I componenti della Direzione Nazionale, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e i Segretari Regionali di settore non possono ricoprire altre cariche a livello nazionale.
I componenti del Direttivo provinciale possono ricoprire, allo stesso livello, una sola carica elettiva.
Deroghe alle presenti disposizioni possono essere applicate per:
a. la carica di Coordinatore regionale assunta "ad interim" dal Presidente nazionale;
b. situazioni particolari deliberate dalla Giunta esecutiva.
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ARTICOLO 36

Elezioni e durata delle cariche

Tutti gli associati possono ricoprire cariche sociali.
Le cariche elettive hanno durata di tre anni.
Le nomine decadono assieme alle cariche elettive.
Si può essere eletti alla stessa carica per un massimo di due mandati triennali consecutivi.
In caso di vacanza dei ruoli di Presidente e Segretario di settore sia a livello nazionale che periferico ne assume le funzioni il rispettivo Vice.
Se risulta vacante la carica di Coordinatore regionale, assume l'interinato il Segretario di settore più anziano di età.
Per le altre cariche, in caso di morte, rinuncia o decadenza, subentra il primo dei non eletti, tranne nei casi espressamente previsti dallo Statuto.
La candidatura alle cariche nazionali deve pervenire con lettera sottoscritta presso la sede nazionale almeno 10 giorni prima della data delle elezioni.
I candidati alle cariche nazionali possono presentare una sola candidatura e, in caso di elezioni dei rappresentanti di settore, possono presentare soltanto candidature relative al settore di appartenenza.
Il candidato per la Presidenza nazionale e i candidati per le Segreterie nazionali di settore, alla presentazione della candidatura, devono indicare il nominativo del Vice.
La candidatura alle cariche provinciali e regionali si può presentare prima delle rispettive elezioni.
Gli iscritti, nominati o eletti a ricoprire cariche sociali vacanti, scadono con quelli in carica.
I titolari di tutte le cariche elettive, assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni dell'organo di appartenenza, decadono dalla carica.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 37

Votazioni, delibere e verbali

La votazione palese è la regola e può svolgersi per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.
Si ricorre allo scrutinio segreto quando è richiesto dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Le elezioni per le cariche sociali si effettuano a scrutinio segreto, fatta eccezione nel caso in cui esista un solo candidato.
Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti. Salvo nei casi espressamente previsti dallo Statuto, gli Organi nazionali e territoriali possono deliberare quando è presente almeno un quarto dei componenti.
Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza dei voti.
A parità di voti prevale quello di colui che presiede sia a livello nazionali sia territoriale.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta e firmata, non più di un associato.
I candidati, prima delle votazioni, possono presentare il proprio programma operativo, da proporre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle Candidature.
I verbali delle Assemblee della Giunta Esecutiva, della Direzione Nazionale, dei Consigli Nazionali, nonché i verbali redatti dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri, sono raccolti in appositi libri sottoscritti in maniera leggibile da chi li ha presieduti e da almeno tre presenti e devono essere disponibili in visione degli associati.Torna all'indice Statuto

ARTICOLO 38

Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori.
L'Assemblea straordinaria delibera le modalità di scioglimento e liquidazione dell'associazione. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Torna all'indice Statuto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

A livello provinciale e territoriale, laddove è presente una sola delle due associazioni, i referenti eletti prima della fusione resteranno in carica fino a nuove elezioni.
Nel caso in cui, a livello territoriale, esistano rappresentanti di entrambe le associazioni, entro 90 giorni si procederà a nuove elezioni.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi che disciplinano le associazioni.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su undici fogli per quarantaquattro facciate sin qui e qualche rigo della quarantacinquesima facciata ne ho dato lettura ai comparenti, che, approvandolo e confermandolo con me Notaio lo sottoscrivono ora che sono le ore diciannove e minuti cinque.

Firmato:
Giuseppe Russo - Carmelo Giorgio Schiavo
GABRIELE GIUSTINIANI Notaio Sigillo.Torna all'indice Statuto
REGISTRATO A NAPOLI il 13 maggio 2010
Al n.7100/IT - esatte € 213,00
Agenzia delle Entrate Ufficio di Napoli 1
Regolamento per l'esecuzione dello Statuto sociale
Lo Statuto sociale ed il presente Regolamento costituiscono canoni essenziali per il buon funzionamento dell'Associazione, in particolare nei rapporti con e tra gli associati.
Il Regolamento è fonte subordinata allo Statuto sociale e non può, quindi, modificarne le disposizioni. Esso intende chiarire ed approfondire nel migliore dei modi gli articoli dello Statuto. Rappresenta, pertanto, uno strumento che, condiviso da tutti gli associati, permette di garantire la trasparenza e la democraticità, principi fondamentali cui s'ispira la filosofia statutaria dell'Associazione.
Chiunque aderisce all'Associazione accetta il presente Regolamento senza riserve, quale parte integrante dello Statuto sociale.

ARTICOLO 1 - (art. 1 dello Statuto)

Denominazione e simbolo

La Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici è denominata CONFARCA.
Il marchio dell'Associazione, approvato al momento della sua costituzione e riportato sull'atto notarile all'all. E, di cui al numero di repertorio 69250 del Notaio Gabriele Giustiniani in Napoli, va riportato su tutti gli atti degli Organi Nazionali, Regionali e Provinciali.
Nel caso in cui s'intenda procedere ad una modifica dello stesso, è necessaria una delibera del Consiglio Nazionale Generale, su proposta della Direzione Nazionale. Le imprese associate hanno facoltà di apporre sulla carta intestata e su altri stampati ad uso esclusivo della propria attività la dicitura "Associato CONFARCA".
La stampa del marchio, in ogni caso, deve essere autorizzata dall'Ufficio di Presidenza . Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 2 (art. 2 dello Statuto)

Sede – durata

Con delibera della Giunta esecutiva possono essere eseguiti lavori di ristrutturazione della sede, interni o esterni, per il mantenimento della funzionalità operativa degli uffici di segreteria e/o qualsiasi altra attinenza.
L'Associazione, per lo svolgimento delle attività connesse, può riunirsi in luoghi diversi dalla sede sociale.
Sono considerate accessorie le attività di comunicazione tra gli associati in ambito telematico, attraverso posta elettronica, social network o FORUM. Tali attività sono, pertanto, libere da vincoli che precludano l'espressione degli associati stessi, tranne quando siano lesive dell'integrità morale e materiale dell'Associazione o degli altri associati.
E' ammessa la discussione in convocazione della Giunta esecutiva attraverso Videoconferenza o altri supporti tecnologici. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 3 (art. 3 dello Statuto)

Finalità

Gli associati sono liberi di appartenere ad altre associazioni e/o organizzazioni non affini, che non contrastino con gli scopi dell'Associazione ed hanno l'obbligo di non produrre, in ogni caso con atti o gesti, qualsiasi azione in contrasto con i principi statutari. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 4 (art. 4 dello Statuto)

Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione, al termine dell'anno di esercizio economico e finanziario, viene illustrato dal Segretario Amministrativo, che, sentito il Presidente, provvede alla sua esposizione durante la relazione annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio sociale.
Eventuali donazioni o lasciti, non possono, in ogni caso essere restituiti.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 5 (art. 5 dello Statuto)

Esercizio sociale

Durante l'esercizio sociale, ogni associato in regola con la quota di iscrizione annuale può chiedere in qualsiasi momento di conoscere la situazione economica-finanziaria al Presidente dell'Associazione, che, sentito il Segretario Amministrativo, fa predisporre la rendicontazione aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente la richiesta, per il solo fine di prendere visione della tenuta della contabilità dell'Associazione; la richiesta può avvenire solamente in forma scritta.
Il Segretario Amministrativo provvederà a soddisfare la richiesta entro quindici giorni dall'inoltro.
L'associato potrà prendere visione dell'intera documentazione, che si trova presso la sede amministrativa dell'Associazione.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 6 (art. 6 dello Statuto)

Rendiconto annuale

In occasione dell'approvazione del rendiconto annuale, all'associato che ne faccia richiesta per iscritto, verrà concesso di prendere visione dei rendiconti precedenti, fino ad un massimo degli ultimi tre anni. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 7 (art. 10 dello Statuto)

Presidente

Il Presidente esaurisce il proprio incarico solamente al termine del suo mandato, previsto dallo Statuto, salvo in caso di dimissioni.
Il relativo compenso mensile, deliberato dalla Giunta esecutiva, s'intende automaticamente aggiornato ogni anno, secondo i dati indicizzati dall'ente ISTAT. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 8 (art. 11 dello Statuto)

Giunta esecutiva

E' convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Nel caso in cui si verifichi una votazione della Giunta Esecutiva con situazione di pareggio, il voto del Presidente varrà doppio.
Il Presidente, in occasione di delibere in votazione, decide le modalità di voto.
I componenti la Giunta esecutiva che sostengono attività autorizzate dal Presidente possono chiedere il rimborso delle spese sostenute trimestralmente secondo l'anno solare.
La richiesta di rimborso trimestrale va presentata il mese successivo al trimestre e, comunque, possibilmente, nei mesi di Gennaio – Aprile – Luglio -Ottobre, dell'anno sociale in corso.
Trascorsi 6 mesi dall'ultimo giorno del trimestre, al quale si fa riferimento nella richiesta di rimborso spese, il Segretario Amministrativo non darà più seguito alla richiesta.
Dopo la presentazione della richiesta di rimborso spese, il Segretario Amministrativo provvede alla verifica della compiutezza degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, regolarizzando il saldo delle spettanze entro 30 giorni.
Tutte le attività, oggetto di rendiconto, dovranno essere preventivamente concordate con il Presidente.
Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, i componenti della Giunta devono esibire documenti certi e probanti, come fattura, ricevuta o scontrino fiscale. Inoltre, è necessaria un'autodichiarazione su apposito modulo, predisposto dal Segretario Amministrativo, recante i costi sostenuti e l'attività, cui si riferisce la richiesta di rimborso.
I vice Presidenti ed i vice di settore possono chiedere rimborsi per l'attività autorizzata dal Presidente.
Per i componenti è previsto, durante i lavori in convocazione di Giunta, un gettone di presenza, da determinarsi, su richiesta del Presidente, con deliberazione della Direzione nazionale.
Tutti i componenti della Giunta esecutiva sono tenuti ad ogni riunione di Giunta a relazionare sul lavoro svolto nell'ultimo trimestre e sui risultati ottenuti a favore delle categorie rappresentate e/o dell'Associazione. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 9 (art. 12 dello Statuto)

Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente almeno due volte l'anno. Su delibera della Giunta Esecutiva, il rimborso delle sole spese di pernottamento dei componenti la Direzione è a carico dell'Associazione. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 10 (art. 15 dello Statuto)

Segretari Nazionali

I Segretari nazionali possono creare commissioni di lavoro temporanee, cui affidare mansioni specifiche, che, comunque, si esauriscono una volta portato a termine l'incarico. Tali commissioni, in ogni caso, restano attive per la durata del mandato triennale del Segretario nazionale che le ha costituite. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 11 (art. 16 dello Statuto)

Segretario Amministrativo

Il Segretario amministrativo deve avere una gestione attenta ed oculata dei movimenti di cassa dell'Associazione e gli è attribuita la responsabilità dei pagamenti effettuati dall'ufficio di segreteria. Egli deve avere costantemente la situazione debiti/crediti sotto controllo.
Nel caso in cui la situazione generale di cassa sia debitoria o, comunque, possa destare preoccupazione, è tenuto ad informarne immediatamente il Presidente e la Giunta esecutiva, la quale dovrà tempestivamente riunirsi per adottare le misure più opportune.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 12 (art. 19–20–21–22-23-24–25-26–27 dello Statuto)

Organi periferici

Gli organi periferici come le segreterie regionali o provinciali rivestono notevole importanza per l'Associazione. Essi svolgono un ruolo determinante per la presenza della stessa sul territorio. Coloro che assumono incarichi periferici sono tenuti ad informare ed aggiornare costantemente e tempestivamente gli associati delle loro regioni o province sui programmi e le attività operative della Confarca.
I Coordinatori regionali, almeno due volte l'anno (entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre), devono trasmettere all'Ufficio di Presidenza nazionale una relazione sul lavoro svolto nell'ambito della regione di competenza, nonché sulle problematiche esistenti in ogni provincia.
I Presidenti provinciali devono raccogliere le quote associative dei propri aderenti entro il 28 febbraio di ogni anno. Sono, inoltre, obbligati a trasmettere all'ufficio di Presidenza nazionale le schede di adesione debitamente compilate e firmate, entro sette giorni dalla sottoscrizione, e versarne gli importi inderogabilmente entro dieci giorni dall'incasso.
Anche laddove fosse presente la Segreteria provinciale, la richiesta d'iscrizione o di rinnovo potrà essere inoltrata alla Segreteria Amministrativa nazionale, che ne darà, comunque, tempestivo avviso al Presidente provinciale.
Nel caso in cui nella provincia di competenza si verifichino situazioni che possano ledere l'immagine dell'Associazione o della categoria o situazioni che possano danneggiare gli associati della Confarca, il Presidente provinciale è tenuto a renderne immediatamente edotto l'Ufficio di Presidenza nazionale.
Con richiesta scritta di almeno tre associati possono essere deferiti al Collegio dei probiviri chi ricopre cariche a livello provinciale nel caso in cui ritengano sia stata violata una norma dello Statuto o che sia stato commesso un atto lesivo dell'integrità morale dell'Associazione.
Per la partecipazione in rappresentanza dell'Associazione a Commissioni d'esame provinciali, regionali o di altri organismi , in qualità di membri effettivi o supplenti, il Presidente nazionale, sentito il massimo responsabile territoriale, procederà alla nomina ufficiale dei designati, dandone comunicazione ufficiale alle Amministrazioni o enti interessati.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 13 (art. 28 dello Statuto)

Gruppo Giovani

Il Presidente del Gruppo Giovani viene nominato dal Presidente Nazionale.
Costituisce un proprio Comitato di presidenza, con la funzione di formare dei gruppi di lavoro per le politiche giovanili, riguardanti gli associati, di età non superiore ai quarant'anni, nonché per la promozione su tutto il territorio nazionale della futura classe dirigente, sentito il Presidente nazionale, che è tenuto a fornirgli il supporto necessario.
Possono partecipare ai lavori del Comitato di Presidenza del Gruppo Giovani i Segretari di settore nazionali, che, comunque, vengono aggiornati sugli sviluppi delle iniziative programmate dallo stesso.
Su incarico del Presidente nazionale, il Presidente del Gruppo Giovani rappresenta l'associazione in tutte le attività istituzionali che consentano una crescita del livello professionale dei giovani imprenditori dei settori rappresentati.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 14 (art. 29 dello Statuto)

Quota associativa e tesseramento

Per aderire all'Associazione, il richiedente è tenuto a compilare in ogni sua parte l'apposito modulo predisposto dall'ufficio di Presidenza nazionale, ponendo particolare attenzione alle attività per cui ha diritto ad essere rappresentato.
Un volta provveduto al versamento della quota d'iscrizione, sarà rilasciata la tessera associativa che consente di usufruire di tutti i servizi che l'Associazione mette a disposizione dei propri aderenti.
Trascorso il termine di dieci giorni dall'avvenuto versamento, la quota d'iscrizione non potrà essere restituita, salvo casi di inadempimento da parte dell'Associazione. Dal momento, comunque, della richiesta di restituzione della quota associativa, decadranno tutti i benefici derivati dai servizi riservati agli iscritti, ivi compresi quelli di tipo finanziario.
L'Associazione non si rende responsabile in termine di garanzia per qualsivoglia operazione che l'associato possa richiedere a seguito di convenzione od accordo dell'Associazione con istituti od enti finanziari.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 15 (art. 30 dello Statuto)

Diritti e doveri degli iscritti e rapporti con l'Associazione

La divulgazione di atti inerenti l'attività associativa a terzi è assolutamente vietata agli associati.
Nel rispetto della deontologia professionale,è fatto, inoltre, obbligo, dell'adozione della massima riservatezza da parte dei componenti la Giunta esecutiva, la Direzione nazionale, di eventuali commissioni, nonché da chi ricopra incarichi associativi a qualsiasi livello territoriale. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 16 (art. 31 dello Statuto)

Recesso

L'associato che per qualsiasi ragione comunichi per iscritto il suo recesso, essendo l'adesione alla Confarca un atto volontario, non può in nessun caso richiedere la restituzione della quota associativa annuale già versata.Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 17 (art. 32 dello Statuto)

Procedimento disciplinare

Il Collegio nazionale dei Probiviri, è l'organo deputato a pronunciarsi in prima istanza sui procedimenti disciplinari di chi ricopre cariche nazionali. A seguito di richiesta scritta di almeno tre associati, il Presidente del Collegio procede alla sua convocazione entro 30 giorni. L'iter procedurale avrà luogo esclusivamente presso la sede sociale dell'Associazione. Torna all'indice Regolamento

ARTICOLO 18 (art. 33 dello Statuto)

Ricorsi

In tutti i casi di ricorso da parte dell'interessato, la Direzione nazionale, può avvalersi della facoltà di convocare in pari data, in orari diversi, sia il Presidente del collegio nazionale dei Probiviri per la relazione in audizione, che i proponenti il ricorso. Torna all'indice Regolamento

NORME FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte della Direzione Nazionale. Torna all'indice Regolamento
Approvato dalla Direzione Nazionale nel corso della seduta del 21 ottobre 2011 a Roma.
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Codice Fiscale 95098260631
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